Corsi d formazione in e-learning

IN PRIMO PIANO



















La normativa ISVAP vigente impone, come è noto, l'aggiornamento professionale annuale e il relativo conseguimento dell' attestato di aggiornamento formativo per tutti quanti operano, a qualsiasi titolo, nelle filiera della intermediazione assicurativa, ivi compresi Mediatori Finanziari e Mediatori Monetari, già iscritti alla sezione E del RUI.











Il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 prevede l'obbligo di iscrizione alla Sezione E del Registro Unico degli Intermediari RUI per tutti coloro che svolgono attività di intermediazione assicurativa all'esterno dei locali.

L'articolo 21 pone l'obbligo formativo iniziale (le '60 ORE') anche per tutti i dipendenti, presenti e futuri, che svolgono attività all'interno dei locali di lavoro e che comunque vengano a contatto con clienti e consumatori.












Corso di preparazione all'esame ISVAP per Agenti e Brokers di assicurazioni per permettere uno studio completo e sistematico del vasto programma d'esame, tenendo conto delle nuove modalità di svolgimento della prova, dei quesiti più frequenti nella precedente sessione d'esame, della più recente evoluzione normativa del settore, cercando di rispondere al meglio alle esigenze di chi prepara questa prova impegnativa.

Il corso preparato da R&B Consulting costituisce un sussidio indispensabile non solo per il superamento della prova scritta e orale, ma anche per fornire una preparazione adeguata allo svolgimento dell'attività professionale.

Il percorso didattico terminerà con uno stress test di 90 minuti costituito con le 50 domande del modulo assicurativo e le 20 domande del modulo riassicurativo presenti nell'ultima sessione d'esame ISVAP del 7 Giugno 2011



martedì 29 novembre 2011

Circolare senza assicurazione o con documenti assicurativi contraffatti: cosa si rischia?


Cresce sempre di più il numero di veicoli che circola sulle strade italiane senza assicurazione o con il contrassegno contraffatto.
Secondo l'articolo 193 del codice della strada, i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
Vediamo nel dettaglio quali sono le sanzioni per chi non rispetta tale norma.
Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 779 a € 3.119, tale sanzione è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile; altresì la sanzione amministrativa è ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprima la volontà e provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi, e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213.
Nel caso in cui il veicolo circoli sprovvisto di copertura assicurativa con documenti assicurativi falsi o contraffatti, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno.

venerdì 25 novembre 2011

Passaggio di proprietà: che fare, come fare, quanto costa.


La legge prevede che chi decide di acquistare un veicolo usato, per non incorrere in sanzioni, deve aggiornare la carta di circolazione e registrare il passaggio di proprietà entro 60 giorni dalla data dell’autentica della firma dell’atto di vendita.
Nel caso in cui l’effettivo proprietario del mezzo è la persona o la società cui è intestato il veicolo, ovvero ha il certificato di proprietà, per effettuare il passaggio di proprietà, bisogna recardi presso uno degli sportelli telematici dell’automobilista (STA) e presentare i seguenti documenti:
  • il Certificato di Proprietà (CdP) del veicolo, da utilizzare come nota di richiesta, sul cui retro deve essere redatta la dichiarazione unilaterale di vendita con la firma del venditore autenticata;
  • la fotocopia della carta di circolazione del veicolo;
  • la fotocopia di un documento di identità/riconoscimento dell'acquirente;
  • il certificato di residenza dell'acquirente o dichiarazione sostitutiva di certificazione, qualora la residenza non sia riportata sul documento presentato;
  • la nota di presentazione al PRA (il modello si trova in distribuzione gratuita presso gli Sportelli Telematici dell'Automobilista) ma solo nel caso in cui l'atto di vendita, in bollo, sia redatto in forma bilaterale - con firma sia del venditore che dell'acquirente - (da presentare in duplice originale, in bollo, solo se autenticato da un notaio) o sia un atto pubblico o una sentenza (da presentare in originale). Il CdP deve essere comunque presentato in allegato;
  • il modello di richiesta di aggiornamento della carta di circolazione.
Si può verificare il caso che l'effettivo proprietario del mezzo non sia la persona o la società cui è intestato il veicolo al P.R.A. In questo caso l'effettivo proprietario, esclusivamente se in possesso del certificato di proprietà/foglio complementare originale, può comunque vendere il proprio veicolo ed ottenere la trascrizione al P.R.A. Per richiedere la trascrizione ex art. 2688 c.c. la dichiarazione unilaterale di vendita in bollo deve essere redatta non sul C.d.P. ma su un foglio a parte e dovrà contenere la dichiarazione che la vendita viene effettuata da proprietario non intestatario e che la trascrizione avverrà ai sensi dell'art. 2688 C.C. La trascrizione di questi atti è soggetta al raddoppio della I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione) e, allo stato attuale, deve essere richiesta obbligatoriamente all'Ufficio Provinciale ACI territorialmente competente (cioè, della provincia in cui risiede il soggetto intestatario al P.R.A.). 
In entrambi i casi, si tenga presente che sono autorizzati ad autenticare le firme degli atti, oltre ai notai, gli Uffici Comunali e i Titolari degli Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA) di cui all’art. 2 D.P.R. n. 358/2000, e cioè i Titolari delle Delegazioni dell’ACI e delle Imprese di Consulenza Automobilistica che hanno attivato lo STA, oltre che gli Uffici Provinciali della Motorizzazione (DTT) e gli Uffici Provinciali dell’ACI che gestiscono il P.R.A. (art. 7 del decreto legge n.223 del 4 luglio 2006).
Effettuata la trascrizione, all’acquirente è dato il nuovo certificato di proprietà del veicolo a suo nome. Il passaggio di proprietà è formalizzato solo al momento della trascrizione, dunque fino a quel momento per il Pra la proprietà del veicolo rimane a nome del venditore, con tutto ciò che ne consegue.
Per quanto riguarda i costi della trascrizione al Pra del passaggio di proprietà, è prevista una parte fissa composta da:
-    euro 20,92 per emolumenti Aci;
-    euro 29,24 (se si è in possesso di Certificato di proprietà, altrimenti il costo sale a 43,86 euro);
-    euro 9,00 per diritti Dipartimento trasporti terrestri;
-    euro 14,62 per imposta di bollo relativa alla trascrizione.

Oltre a questo, occorre pagare l’IPT (Imposta provinciale di trascrizione), variabile a seconda del tipo di veicolo e della provincia di residenza .
Rivolgendosi a un’agenzia, a questi costi va aggiunta la tariffa di intermediazione applicata dall’agenzia stessa. 

martedì 22 novembre 2011

Integrazione al Servizio Sanitario Nazionale


In Italia, fin dal 1978 è in vigore la legge sul Servizio Sanitario Nazionale che garantisce a tutti i cittadini l’accesso a diagnosi e cure nelle strutture pubbliche o convenzionate. Il sistema si mantiene con una quota delle tasse che i cittadini versano nelle casse dello Stato, con una partecipazione ulteriore da parte dei malati, detta ticket. Nel nostro Paese, ha diritto alla copertura sanitaria pubblica, il 100% della popolazione residente. La nostra spesa sanitaria annuale ammonta a circa 120 miliardi di euro, quasi il 9% del Pil. Costi insostenibili per il bilancio dello Stato. Per quanto riguarda la popolazione, nonostante come si è detto il 100% di essa abbia diritto alla copertura sanitaria pubblica, ci sono delle prestazioni e servizi che sono interamente a carico del cittadino. Le famiglie italiane, secondo una recente ricerca del Censis spendono mediamente 1.000 euro l'anno per le spese mediche, a cui bisogna aggiungere ulteriori 400 euro annui nel caso ci sia bisogno di cure odontoiatriche.
Alcune compagnie private offrono ai cittadini un'integrazione, a volte un'alternativa, al Servizio Sanitario Nazionale. A fronte di un premio periodico da versare alla compagnia, questa infatti si sobbarca l'onere di rimborsare, parzialmente o totalmente, i costi sostenuti per spese sanitarie e prestazioni mediche private.
Queste polizze sanitarie, si distinguono in polizze indennitarie e polizze a rimborso.
Nella sfortunata ipotesi di imbatterci in un problema di salute, ecco che una Assicurazione Sanitaria Indennitaria ci tutela, garantendoci un'indennità per i giorni di malattia, per le spese di assistenza medica, di interventi chirurgici, con o senza il ricovero in caso di incidenti, infortuni, malattie e parto, lasciandoci la libertà di rivolgersi a strutture mediche, dottori e infermieri di nostra conoscenza e fiducia.
Le cosiddette assicurazioni mediche a rimborso sono particolari tipi di assicurazione sanitaria che prevedono, a seconda di quanto deciso e sottoscritto dalle due parti nelle Condizioni di Assicurazione, il rimborso completo o parziale delle spese effettuate per malattia e/o infortuni in caso di ricovero, day-hospital, intervento chirurgico, anche ambulatoriale.
È possibile, in entrambi i casi, richiedere all'assicurazione alcune clausole supplementari e ovviamente più condizioni e clausole vengono aggiunte alla polizza sanitaria, più il premio finale sarà oneroso per l'assicurato.
Eppure nonostante le spese annuali a cui vanno incontro le famiglie italiane, solo il 6,5% della popolazione ricorre a una polizza sanitaria.
Quali le cause?
Innanzitutto c'è da sottolineare che sottoscrivere una polizza sanitaria è un fatto volontaristico e capita sempre più spesso che sceglie di assicurarsi la persona che si ritiene a rischio.
Questo comporta che se gli assicurati sono pochi, necessariamente le polizze avranno un costo elevato essendo elevati i costi di gestione pro-capite.
Si entra così in un circolo vizioso: polizze ad elevato costo, pochi assicurati, famiglie con un basso livello di copertura ed alto rischio, lo Stato con una crescita esponenziale della spesa e le compagnie con premi ridotti ed alte perdite.
L'unica soluzione sta nello sviluppo dell'Assistenza Sanitaria Integrativa in grado di porsi accanto al finanziamento pubblico di derivazione fiscale ed integrarlo e favorire la socializzazione dei rischi e la conseguente riduzione dei problemi di selezione degli iscritti.

venerdì 18 novembre 2011

RC auto: come comportarsi in caso di sinistro all'estero

Oggi, per piacere o per lavoro, capita sempre più spesso non solo di spostarsi da una città all'altra dell'Italia, ma anche intraprendere viaggi all'estero con la propria automobile. Da qui nasce l'esigenza di conoscere come comportarsi in caso di incidenti e come semplificare le procedure per ottenere i rimborsi spesa dei danni.
Consideriamo come prima ipotesi, di intraprendere un viaggio, con la nostra automobile, in un paese dell’Unione Europea, o più in generale in quei paesi che hanno aderito all’accordo di reciprocità per il riconoscimento delle garanzie assicurative. Precisiamo innanzitutto che il Decreto legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 - Codice delle Assicurazioni - artt.151 - 155 per il risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all’estero e Centro Informazioni, artt.296 - 301 per la liquidazione dei danni a cura dell’organismo di indennizzo italiano, impone alle imprese assicuratrici di nominare un mandatario in ogni Stato dello Spazio Economico Europeo diverso da quello in cui hanno la propria sede legale. In questo caso, la nostra polizza RC auto è valida per la circolazione in questi paesi e noi potremo circolare per il solo fatto di possedere una targa italiana. In caso di sinistro, inoltre, la richiesta di risarcimento può essere inviata direttamente al responsabile e alla sua compagnia assicuratrice oppure al mandatario. L'impresa del danneggiante o il suo rappresentante in Italia deve fare l'offerta di risarcimento, oppure motivare l'intenzione di non risarcire il danno, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta. In caso contrario non forniscano una risposta motivata, il danneggiato può chiedere l’intervento della CONSAP S.p.A. - Gestione F.G.V.S. - Organismo di indennizzo italiano.
Le informazioni relative agi indirizzi delle compagnie estere e dei loro rappresentanti in Italia sono disponibili sul sito dell’Isvap nella sezione dedicata ai consumatori.
Come seconda ipotesi, consideriamo invece il caso di paesi extra –UE che non aderiscono ai suddetti accordi. In questo caso per circolare avremo bisogno della carta verde, ovvero il certificato internazionale di circolazione, rilasciata dalla nostra compagnia assicurativa sotto la responsabilità dell’Ufficio Centrale Italiano. La richiesta di risarcimento anche in questo caso andrà fatta direttamente in Italia al mandatario della compagnia assicuratrice estera. In assenza di Carta Verde, o nei Paesi che non aderiscono agli accordi della Carta Verde, dovremo invece acquistare una polizza temporanea negli uffici di frontiera. La polizza temporanea (valida fino a 180 giorni) consente la circolazione della nostra auto in questi Paesi e ci garantisce in caso di sinistri stradali. Ha un costo variabile, infatti dipende dalle caratteristiche del nostro veicolo e dalla lunghezza del periodo di validità. Sul sito dell’Ufficio Centrale Italiano, alla pagina Polizze temporanee, troviamo la lista degli Uffici di frontiera italiani; sul portale Europa.eu invece, all'interno della mappa, basta cliccare sul Paese che ci interessa per conoscere
indirizzi e recapiti degli uffici nazionali di assicurazione europei. La richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato dove il sinistro avviene, se il veicolo che ha provocato il danno e' immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadimento. Gli indirizzi dei vari Bureaux, nonché la lista dei Paesi aderenti al sistema Carta Verde, sono riportati nel sito dell'UCI.

martedì 15 novembre 2011

Passi in avanti nella gestione dei sinistri

Il costo dei sinistri pagati dalle compagnie è, in Italia, tra i più alti d'Europa, decisamente superiore a quello di Germania e Francia, sia a causa di una maggiore frequenza di accadimento, sia a causa di un maggiore costo medio del singolo sinistro.

Un fattore importante per spiegare tale fenomeno è rappresentato sia dalle micro lesioni che dalle truffe.
Come reagiscono le compagnie a questa situazione?
Innanzitutto si individuano 3 macro tipologie di sinistri: sinistri di massa, sinistri più complessi e sinistri cosiddetti di relazione o di negoziazione; si passa dunque in tal senso, da quei sinistri caratterizzati da un processo semplice e ripetitivo in cui è limitata l'interazione con intermediari e assicurati, a quei sinistri invece dove il contatto con gli intermediari rappresenta un valore imprescindibile.
Un altro passo in avanti è rappresentato dall'innovazione dei modelli operativi sinistri, in quanto si sta migliorando l'efficacia liquidativa riducendo il costo medio e aumentando il livello di servizi.
Altro elemento importante è la gestione della Supply Chain, ovvero l'insieme dei fornitori che contribuiscono al risultato finale nella liquidazione dei sinistri. Oltre alla creazione di portali dedicati, cha ha consentito un miglioramento del livello di servizi e il monitoraggio dei costi, si sta sempre di più sviluppando l'utilizzo di pratiche comuni in altri settori , esempi sono la costituzione di tariffe standard per ciascuna tipologia di fornitore-sinistro, la creazione di sistemi di incentivazione o anche il monitoraggio puntuale delle performance di ciascun fiduciario.
Negli ultimi anni molte compagnie hanno sviluppato proprie reti di carrozzerie convenzionate al fine di ridurre i costi, ma a tal proposito ci sono delle problemi rappresentati sia dalla difficoltà di canalizzare i sinistri sulle strutture convenzionate sia di saturare le carrozzerie, problema quest'ultimo che riguarda soprattutto le compagnie di piccole o medie dimensioni.
Rappresenta un ulteriore modo per migliorare il livello di servizio al cliente e ridurre le spese associate al sinistro, ricorrere all'utilizzo dei fiduciari laddove rappresentano realmente un valore aggiunto; ci sono infatti dei sinistri di modesta entità e con tipologie ricorrenti dove è possibile non avvalersi del perito.
Una maggiore propensione al cambiamento è sicuramente quello che incrementerà i progressi delle compagnie nella gestione sinistri, passata in questi ultimi anni da modelli de-specializzati a modelli più evoluti.