Corsi d formazione in e-learning

IN PRIMO PIANO



















La normativa ISVAP vigente impone, come è noto, l'aggiornamento professionale annuale e il relativo conseguimento dell' attestato di aggiornamento formativo per tutti quanti operano, a qualsiasi titolo, nelle filiera della intermediazione assicurativa, ivi compresi Mediatori Finanziari e Mediatori Monetari, già iscritti alla sezione E del RUI.











Il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 prevede l'obbligo di iscrizione alla Sezione E del Registro Unico degli Intermediari RUI per tutti coloro che svolgono attività di intermediazione assicurativa all'esterno dei locali.

L'articolo 21 pone l'obbligo formativo iniziale (le '60 ORE') anche per tutti i dipendenti, presenti e futuri, che svolgono attività all'interno dei locali di lavoro e che comunque vengano a contatto con clienti e consumatori.












Corso di preparazione all'esame ISVAP per Agenti e Brokers di assicurazioni per permettere uno studio completo e sistematico del vasto programma d'esame, tenendo conto delle nuove modalità di svolgimento della prova, dei quesiti più frequenti nella precedente sessione d'esame, della più recente evoluzione normativa del settore, cercando di rispondere al meglio alle esigenze di chi prepara questa prova impegnativa.

Il corso preparato da R&B Consulting costituisce un sussidio indispensabile non solo per il superamento della prova scritta e orale, ma anche per fornire una preparazione adeguata allo svolgimento dell'attività professionale.

Il percorso didattico terminerà con uno stress test di 90 minuti costituito con le 50 domande del modulo assicurativo e le 20 domande del modulo riassicurativo presenti nell'ultima sessione d'esame ISVAP del 7 Giugno 2011



martedì 20 dicembre 2011

Regolamento Isvap e manovra salva Italia contro le polizze imposte sui mutui


Nel Decreto salva Italia è stato inserito ed approvato l'articolo 36 bis " Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del credito" che recita come segue: È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario”.Ciò a poca distanza dalla pubblicazione del regolamento Isvap che avrà effetto dal 2 Aprile 2012 e fissa tali regole: gli intermediari assicurativi, ivi incluse le banche e altri  intermediari finanziari, non possono ricoprire simultaneamente il ruolo di distributori di polizze e di beneficiari (o vincolatari) delle stesse”. L'istituto bancario quindi nel caso in cui volesse vendere una polizza collegata a un mutuo o a un finanziamento, dovrà scegliere se esserne il venditore o il beneficiario in caso di sinistro al fine di non incorrere in conflitto di interesse.
Sempre più spesso infatti accadeva che un mutuatario quando si presentava in banca per richiedere un prestito per acquistare un immobile oltre alla stipula di una polizza contro lo scoppio o l'incendio, che è una copertura imposta per legge a tutela sia del mutuatario che dell'istituto bancario, si sentiva richiedere anche la sottoscrizione di altre polizze abbinate al mutuo sebbene non obbligatorie per legge e si vedeva bocciare la pratica di mutuo in caso di rifiuto.
Una vera e propria imposizione che va in netto favore per le banche in quanto le polizze sono vendute quasi esclusivamente in forma di premio unico da pagare anticipatamente all'atto dell'accensione del mutuo e con applicazione di provvigioni eccessive.
Grazie all'emendamento presentato in manovra e al regolamento Isvap, i consumatori ora saranno quindi liberi di ricercare la polizza per il proprio mutuo per loro più vantaggiosa anche al di fuori delle mura della banca.
Si tratta sicuramente di un passo avanti verso la tutela del consumatore nel settore dei mutui.

giovedì 15 dicembre 2011

Combattere le compagnie fasulle, i contrassegni contraffati e il caro polizze con un microchip.


In costante aumento nel 2011 sono state le assicurazioni false, decine le compagnie fasulle e tantissimi contrassegni contraffatti segnalati sia dalle forze dell'ordine che dall'Isvap.
Uno dei fattori che agevola la crescita di questo fenomeno è sicuramente la crisi. I consumatori abbagliati dal risparmio e non consapevoli dei rischi che corrono, cedono ad assicurazioni molto convenienti.
Sono inoltre circa tre milioni i guidatori che evadono l’obbligo di munirsi di contrassegno o lo espongono puntualmente contraffatto, eludendo così ingenti pagamenti sia verso le assicurazioni, sia nei confronti dello stato.
Come risolvere il problema? Come abbassare il prezzo delle assicurazioni e permettere a tutti di pagare di meno e non incorrere in sanzioni? Come individuare gli autoveicoli che sfuggono all'obbligo della copertura assicurativa?
La Terza Commissione Attività produttive della Provincia di Padova ha proposto l’inserimento di un microchip nel tagliando di controllo dell’assicurazione automobilistica.
In questo modo gli automobilisti che sfuggono all'obbligo di copertura assicurativa, grazie alla lettura ottica, potranno essere individuati non solo con i controlli delle forze dell'ordine, ma anche ai caselli autostradali o ai varchi elettronici cittadini.
Il microchip debitamente esposto, unito a un database di generalità del guidatore, veicolo e scadenze assicurative permetterebbe sia il controllo che la tracciabilità.
Sta di fatto, che oltre agli evidenti vantaggi di tale proposta, nasce anche una perplessità.
Tutti potremo essere controllati in ogni momento, ogni nostro spostamento sarà monitorato ovviamente a scapito della privacy. Quindi da un lato, per tale motivo,  c'è chi non approva tale proposta, chi invece la sostiene poiché vede in tale proposta il modo per far ricadere i pagamenti in modo equo su tutti gli automobilisti e combattere quindi anche il caro polizze.

martedì 13 dicembre 2011

Rottamare un veicolo sottoposto a fermo amministrativo


Il Fermo amministrativo, messo in pratica da Enti impositori diversi, è una pratica che si attua per rivalersi sul contribuente moroso per crediti vantati sullo stesso, bloccando un bene mobile registrato. Si può ad esempio non aver pagato bollo auto, Ici, Inps e quant’altro vantato dalla Pubblica Amministrazione, comprese le contravvenzioni al Codice della Strada, per vedersi fermata l'auto.
Il contribuente riceverà una cartella esattoriale con una nota in cui è descritta la procedura che verrà messa in pratica in caso di mancato pagamento. Decorsi 60 giorni dalla notifica, la società riscossione S.P.A. provvederà al Fermo e il contribuente ha 20 giorni di tempo per effettuare il pagamento prima che l'Ente iscriva ipoteca al PRA. Se il contribuente non fa nulla, l'auto sottoposta a fermo viene pignorato e espropriato.
Un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, non può essere demolito.
Il centro autorizzato alla demolizione infatti per procedere con la demolizione deve richiedere al PRA la cessazione della circolazione per demolizione. Il PRA con la targa del veicolo verifica se sul veicolo è iscritto un fermo amministrativo e in tal caso non rilascia il permesso per la demolizione.
Affinché l'autoveicolo possa essere demolito, occorrerà prima cancellare al PRA il fermo amministrativo. Ci si deve quindi recare negli uffici dell'agenzia di riscossione per conoscere l'entità del debito, saldare il debito e provvedere alla cancellazione del fermo amministrativo. Tale pratica è gestita dal PRA ed ha un costo inferiore a 100 euro.
Quindi prima di richiedere la demolizione di un veicolo si consiglia di richiedere una visura o recandosi direttamente in un'agenzia Aci o con una visura online.
Si ricorda inoltre che circolare con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, comporta l'applicazione di una multa che va da  656,25 a 2.628,15 euro e la confisca del mezzo stesso.

lunedì 12 dicembre 2011

Terzo trasportato: risarcimento dei danni


Cosa accade se, in caso di sinistro, oltre ai danni alle cose ci sono anche danni alle persone?
Chi copre i danni del terzo trasportato e quali procedure devono essere fatte per ottenere il risarcimento?
Dal 1992 in caso di incidente stradale, le persone terze trasportate sono coperte da polizza rc auto del conducente, hanno quindi il diritto al risarcimento del danno subito a prescindere da chi è responsabile dell’incidente.
Vediamo di seguito la procedura per ottenere il risarcimento.
La parte danneggiata invia richiesta di risarcimento alla compagnia assicuratrice del conducente del veicolo su cui viaggiava, dopodichè sarà la compagnia della parte giudicata responsabile ad accollarsi l’onere del risarcimento dei danni, nei limiti dei massimali di risarcimento previsti dalla polizza assicurativa. Nella domanda di risarcimento, devono essere indicati sia i fatti del sinistro, sia dati come l'età, l'attività, il reddito, l'entità delle lesioni allegando le certificazioni mediche (compresa quella dell'avvenuta guarigione), l'eventuale riferimento ad assicurazioni sociali sottoscritte o, in caso di decesso, lo stato di famiglia.
È bene inviare tutto con raccomandata a/r in modo da aver traccia dell'invio e della ricezione; nel caso in cui non sono disponibili le certificazioni mediche, è possibile inviarle in seguito con una seconda raccomandata.
La compagnia assicuratrice, ricevuta la documentazione completa, deve formulare entro 90 giorni un'offerta al danneggiato o specificare le motivazioni per cui non ritiene di fare offerte.
Una volta che la compagnia propone un rimborso, il danneggiato può accettare il risarcimento e in questo caso, entro 15 gg le compagnia deve versargli le somme; se invece non accetta, la compagnia comunque deve versargli la cifra proposta entro 15 gg, ma la stessa deve considerarsi come acconto. Si può presentare anche il caso in cui il danneggiato non risponde, se accade ciò la compagnia deve comunque liquidare il danno entro 30 gg dalla proposta.
Si avvia un procedimento giudiziario di risarcimento nel caso in cui la compagnia non risponde entro i suddetti limite o se il danneggiato non accetta l’offerta.
I tempi del risarcimento possono allungarsi quando ad esempio non si è certi sulla responsabilità del sinistro. Anche in questo caso il danneggiato deve inoltrare domanda di risarcimento alla compagnia assicuratrice del veicolo su cui era a bordo, ma oltre agli accertamenti su danni fisici, bisogna attendere 120 giorni per poter accedere al verbale delle autorità intervenute sul luogo dell’incidente e poi bisogna attendere la soluzione della controversia.
Ma cosa accade se il responsabile del sinistro non è coperto da assicurazione Rc auto?
In questo caso la domanda di risarcimento non dovrà essere presentata alla compagnia bensì al Fondo vittime della strada, e sarà quest’ultimo quindi a provvedere al risarcimento entro il massimale previsto dalla legge.

mercoledì 7 dicembre 2011

L'E-learning supporta la distribuzione


Gli obblighi formativi per i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria presentano analogie con il sistema di formazione in campo assicurativo. E confermano l'importante ruolo dell'e-learning nell'adeguamento alle regole previste dal legislatore.
Di seguito l'intervista rilasciata dall'Avv. Giuseppe Russo, docente di diritto comparato presso l'Università E-Campus e docente di diritto delle assicurazioni e della previdenza presso l'Università Carlo Cattaneo.
«Il legislatore con il Dlgs 141/10 ha riformato il settore degli intermediari finanziari introducendo importanti novità anche nel settore della formazione.
Non v’è dubbio che quest’ultimo nel regolare gli obblighi formativi si sia ispirato all’esempio degli intermediari assicurativi. Il modello ormai in vigore da più di cinque anni ha dimostrato di essere efficiente e di successo, non stupisce quindi che il legislatore finanziario possa essersi ispirato ad esso.
È opportuno però precisare che il percorso di riforma sia degli intermediari assicurativi che di quelli finanziari nasce e trova fondamento nel recepimento di due direttive comunitarie rispettivamente la Direttiva 92/2002 Ce per gli intermediari assicurativi e la Direttiva 08/48/Ce per gli intermediari finanziari, attraverso le quali il legislatore comunitario ha cercato di armonizzare le diverse discipline nazionali.
Ad oggi, restano ancora oscuri caratteri e contenuti di tale formazione  in attesa di un regolamento attuativo che, come nel caso del regolamento Isvap  n°5 del 2006 chiarisca le materie, i tempi, i modi di organizzazione e svolgimento.
In particolare il Dlgs 141/10 in relazione ai requisiti di iscrizione degli agenti in attività finanziaria nonché a quelli dei soggetti che svolgono funzioni di direzione amministrazione e controllo in società di mediazione prevede che, “l’iscrizione nel relativo elenco è subordinata al superamento di un apposito esame ed al mantenimento dei requisiti di professionalità attraverso l’espletamento dell’aggiornamento professionale”.
Inoltre per quanto attiene ai dipendenti e collaboratori di questi ultimi, la normativa li vincola al superamento di una prova valutativa  i cui contenuti saranno stabiliti dall'Organismo di vigilanza appena istituito ed all’espletamento dell’aggiornamento professionale.
In particolare analogamente al settore assicurativo, si potrebbero organizzare nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, corsi in aula e/o in e-learning di durata non inferiore a 60 ore annuali, mentre per l’aggiornamento professionale  corsi in aula e/o in e-learning di durata non inferiore a 30 ore annuali .
Per quanto attiene al contenuto ci si potrebbe ispirare allo studio delle normative, tecniche, fiscali ed economiche, concernenti la materia della intermediazione finanziaria e di tutta la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 141 del 2010. Per quanto attiene ai soggetti abilitati ad erogare i corsi soltanto il regolamento attuativo potrà far luce su questi aspetti anche se ritengo assolutamente auspicabile che il legislatore possa prevedere una procedura di accreditamento degli enti abilitati all’erogazione della formazione onde evitare, come è avvenuto nel settore assicurativo, la proliferazione di strutture, decisamente poco professionali, il cui unico fine è quello legato alla mera commercializzazione di prodotti formativi spesso poco aggiornati ed erogati da docenti di non ben attestate competenze professionali.
Spero che il legislatore tenga conto di un aspetto fondamentale, quello legato alle nuove tecnologie. Non vi è dubbio che l’approccio formativo reso possibile dall’e-learning, considerato l’importante numero di persone da formare, sia assolutamente indispensabile. Gli obblighi formativi che in vari settori sono stati introdotti dal legislatore o dagli ordini professionali riguardano centinaia di migliaia di persone e vincolare i discenti ad estenuanti giornate formative, con vincoli temporali e territoriali sarebbe senza dubbio troppo oneroso oltre che anacronistico. Non a caso la scelta dell’e-learning è già stata fatta,  l’Isvap,  il Consiglio Nazionale Forense, l’Agenzia per la formazione continua in medicina ecc. hanno disciplinato, chi più dettagliatamente chi meno, la possibilità di svolgere le ore formative attraverso questa modalità in modo assolutamente equipollente all’aula. I vantaggi per le grandi reti distributive sono sotto gli occhi di tutti.
Infine un’importante novità riguarderà la vigilanza. Questa assume un duplice aspetto infatti, è ormai risaputo che agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi nell’esercizio della loro attività professionale collocano in via accessoria prodotti assicurativi a tutela del credito. Sino ad oggi questi soggetti erano obbligati ai sensi della normativa Isvap all’iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi  lett. e) ed all’adempimento degli obblighi formativi stabiliti con il regolamento Isvap n° 5 del 2006.  A questo obbligo formativo quindi se ne aggiungerà un altro , allorquando verrà emanato il regolamento attuativo del Dlgs 141/10 che come già accennato obbligherà agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi e loro collaboratori ad una formazione professionale di natura prettamente finanziaria.
Per quanto riguarda l’attività assicurativa sarà l’ISVAP a vigilare sull’attuale iscrizione all’elenco e sull’effettiva partecipazione ai corsi di aggiornamento invece, per i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria  sarà l’Organismo di vigilanza neo costituito.»