Corsi d formazione in e-learning

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La normativa ISVAP vigente impone, come è noto, l'aggiornamento professionale annuale e il relativo conseguimento dell' attestato di aggiornamento formativo per tutti quanti operano, a qualsiasi titolo, nelle filiera della intermediazione assicurativa, ivi compresi Mediatori Finanziari e Mediatori Monetari, già iscritti alla sezione E del RUI.











Il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 prevede l'obbligo di iscrizione alla Sezione E del Registro Unico degli Intermediari RUI per tutti coloro che svolgono attività di intermediazione assicurativa all'esterno dei locali.

L'articolo 21 pone l'obbligo formativo iniziale (le '60 ORE') anche per tutti i dipendenti, presenti e futuri, che svolgono attività all'interno dei locali di lavoro e che comunque vengano a contatto con clienti e consumatori.












Corso di preparazione all'esame ISVAP per Agenti e Brokers di assicurazioni per permettere uno studio completo e sistematico del vasto programma d'esame, tenendo conto delle nuove modalità di svolgimento della prova, dei quesiti più frequenti nella precedente sessione d'esame, della più recente evoluzione normativa del settore, cercando di rispondere al meglio alle esigenze di chi prepara questa prova impegnativa.

Il corso preparato da R&B Consulting costituisce un sussidio indispensabile non solo per il superamento della prova scritta e orale, ma anche per fornire una preparazione adeguata allo svolgimento dell'attività professionale.

Il percorso didattico terminerà con uno stress test di 90 minuti costituito con le 50 domande del modulo assicurativo e le 20 domande del modulo riassicurativo presenti nell'ultima sessione d'esame ISVAP del 7 Giugno 2011



giovedì 20 settembre 2012

Approvato il secondo correttivo al D.Lgs. 141/2010

Il Consiglio dei Ministri, il 14 Settembre 2012 si è riunito a Palazzo Chigi e sotto la presidenza del presidente del consiglio, Mario Monti, ha approvato in via definitiva il secondo correttivo al D.Lgs. 141/20102 contenente “Ulteriori modifiche e integrazioni al D.Lgs 141/2010 recante attuazione della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori”.
Il secondo correttivo non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma sono trapelate notizie relative alle modifiche apportate.
Di seguito quelle di maggior rilievo.

ART. 3
(Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)
I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e le società cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, già iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  vigente  alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995.

ART. 5
(Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)
Il comma 3 è sostituito dal seguente:
L’iscrizione nell’albo e negli elenchi previsti dalla disciplina introdotta con il presente Titolo III è subordinata all’emanazione delle disposizioni attuative nonché, per l’elenco previsto all’articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla costituzione del relativo Organismo; le Autorità competenti provvedono all’emanazione delle disposizioni attuative e alla  nomina dei componenti dell’Organismo di cui all’articolo 112–bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al più tardi entro il 31 marzo 2013. Ai fini della costituzione dell’Organismo, i primi componenti sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia. L’Organismo provvede all’approvazione del suo statuto, alla definizione dell’aliquota contributiva a carico degli iscritti, alla raccolta dei fondi necessari al suo funzionamento ed all’iscrizione dei confidi secondo le disposizioni di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro il termine del 30 settembre 2013. Decorso tale termine, l’Organismo è regolato secondo le disposizioni dell’articolo 112-bis vigente.

ART. 7
(Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)
Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l’incarico di promotore finanziario, purché i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari. Il soggetto abilitato cura l’aggiornamento professionale dei propri promotori finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell’esercizio dell’attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

ART. 8
(Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)
Il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Per l’iscrizione delle persone giuridiche nell’elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all’articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all’articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che detengono il controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi  1 e 2. Nel caso in cui il controllante sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

ART. 17
(Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)
Il comma 1, è sostituito dal seguente:
1. Al fine di poter continuare a svolgere la propria attività, i soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3, nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, o nell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, chiedono, entro il 31 ottobre 2012 l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi degli articoli 128-quinquies, 128-septies e 128-quaterdecies.

ART. 19
(Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)
Il comma 1-bis, è sostituito dal seguente:
1-bis. Ai soggetti indicati all’articolo 26, commi 1 e 3, le disposizioni di cui al comma 1 e le relative norme di attuazione continuano ad applicarsi anche nei sei mesi successivi alla costituzione dell’Organismo, ovvero, nel caso abbiano presentato istanza nei termini indicati dall'articolo 26, comma 1, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della domanda. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento, già iscritti alla data del 30 giugno 2011 nell’elenco di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, possono presentare istanza di iscrizione nella sezione speciale di cui al medesimo articolo 128-quater, comma 6; fino al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del regolamento, ovvero, nel caso di presentazione dell’istanza, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della medesima istanza, a tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010.

mercoledì 19 settembre 2012

Sessione d'esame OAM 10 Ottobre 2012

Il giorno 10 ottobre 2012 si terranno a Roma le sessioni III e IV per l’anno 2012 delle prove d’esame per l’iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. E' possibile effettuare le prenotazioni alla prova d’esame dal 10 settembre 2012 e fino alle ore 24:00 del 23 settembre 2012, fino ad esaurimento dei posti disponibili, previa registrazione al portale ed accedendo al servizio tramite l’Area Privata.