Corsi d formazione in e-learning

IN PRIMO PIANO



















La normativa ISVAP vigente impone, come è noto, l'aggiornamento professionale annuale e il relativo conseguimento dell' attestato di aggiornamento formativo per tutti quanti operano, a qualsiasi titolo, nelle filiera della intermediazione assicurativa, ivi compresi Mediatori Finanziari e Mediatori Monetari, già iscritti alla sezione E del RUI.











Il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 prevede l'obbligo di iscrizione alla Sezione E del Registro Unico degli Intermediari RUI per tutti coloro che svolgono attività di intermediazione assicurativa all'esterno dei locali.

L'articolo 21 pone l'obbligo formativo iniziale (le '60 ORE') anche per tutti i dipendenti, presenti e futuri, che svolgono attività all'interno dei locali di lavoro e che comunque vengano a contatto con clienti e consumatori.












Corso di preparazione all'esame ISVAP per Agenti e Brokers di assicurazioni per permettere uno studio completo e sistematico del vasto programma d'esame, tenendo conto delle nuove modalità di svolgimento della prova, dei quesiti più frequenti nella precedente sessione d'esame, della più recente evoluzione normativa del settore, cercando di rispondere al meglio alle esigenze di chi prepara questa prova impegnativa.

Il corso preparato da R&B Consulting costituisce un sussidio indispensabile non solo per il superamento della prova scritta e orale, ma anche per fornire una preparazione adeguata allo svolgimento dell'attività professionale.

Il percorso didattico terminerà con uno stress test di 90 minuti costituito con le 50 domande del modulo assicurativo e le 20 domande del modulo riassicurativo presenti nell'ultima sessione d'esame ISVAP del 7 Giugno 2011



mercoledì 26 ottobre 2011

Come scegliere se aderire o meno alla previdenza complementare.

Con il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 è stata introdotta la disciplina dei fondi pensione privatistici, cioè di quelle forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, aventi lo scopo di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
Le forme di previdenza complementare costituiscono il c.d. secondo pilastro del nostro sistema previdenziale, che si affianca al sistema pensionistico pubblico (c.d. primo pilastro). Avendo trovato scarsissimo seguito tra i lavoratori, il legislatore del 2004 (
Legge 243/2004) si è prefisso l’obiettivo di sviluppare su larga scala la previdenza complementare incentivandone il finanziamento mediate la devoluzione del Tfr. In attuazione della delega contenuta nella citata legge, è stato emanato il D.Lgs. 252/2005 che ha operato una riforma complessiva della previdenza complementare, disponendo in un unico testo normativo tutta la disciplina della materia.
La riforma, per effetto della Legge 296/2006, art. 1, c. 749, è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2007. Da tale data, ciascun lavoratore dipendente deve decidere se destinare il proprio Tfr da maturare alle forma pensionistiche complementari o mantenere lo stesso presso il datore di lavoro. 
Per capire se conviene aderire alla previdenza complementare bisogna considerare vari fattori.
In primis il tasso di sostituzione atteso cioè il prevedibile rapporto tra l’importo della prima pensione obbligatoria che spetterà al momento della cessazione dell’attività lavorativa e l’importo dell’ultima retribuzione. Se il tasso di sostituzione atteso è troppo basso la sola pensione obbligatoria non sarà sufficiente a garantire un tenore di vita simile a quello posseduto nel periodo dell’attività lavorativa.
Altro fattore importante è il trattamento fiscale del risparmio destinato alla previdenza rispetto a quello destinato ad altri tipi di investimento. Se si considera che le pensioni sono tassate con un’aliquota compresa tra il 9 e il 15% ; le somme versate ai fondi o ai PIP fino all’importo di 5.164,56 euro all’anno non sono tassate e infine che i rendimenti finanziari degli investimenti sono tassati all’11% invece che al 12,5%, subito si nota che il risparmio versato ad una forma pensionistica complementare è soggetto ad una tassazione più favorevole rispetto a tutte le altre forme di investimento.
Ancora da considerare sono i rendimenti finanziari.
Bisogna tener presente che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ad ogni lavoratore spetta di diritto la liquidazione cioè il TFR che costituisce un “investimento sicuro”, che garantisce al lavoratore di ottenere tutto il capitale accumulato nel tempo più un rendimento finanziario, che però non è molto elevato.
I lavoratori hanno ora la possibilità di scegliere di versare mese per mese il loro TFR in una forma pensionistica complementare invece che lasciarlo presso il datore di lavoro. Se il lavoratore non effettua in modo esplicito una scelta diversa, il TFR finisce automaticamente in un fondo pensione. Lasciare il TFR presso il datore di lavoro non comporta costi per il lavoratore, mentre l'adesione ad una forma pensionistica complementare può comportare alcune spese che variano a seconda della forma. Il TFR versato ad una forma complementare può aumentare o diminuire di valore secondo l’andamento degli investimenti. Pertanto, i lavoratori più giovani possono trovare conveniente scegliere, all’interno di una forma pensionistica complementare, linee di investimento con una quota più elevata di azioni; mano a mano che si avvicinano alla pensione dovrebbero invece spostarsi su linee che investono in strumenti meno rischiosi per contenere il rischio che le somme accumulate perdano valore proprio nel momento del pensionamento.
La differenza tra il TFR accumulato presso il datore di lavoro e quello presso una forma pensionistica complementare si notano nel momento in cui si vuole chiedere un anticipo sul TFR.
Infatti nel caso di TFR presso il datore di lavoro, si può chiedere l'anticipo dopo 8 anni per spese sanitarie e per l’acquisto o la ristrutturazione della casa di abitazione e  l’importo massimo che può essere concesso è il 70% di quanto accumulato presso il datore di lavoro fino a quel momento e inoltre l'anticipo può essere richiesto solo una volta.
Gli anticipi sui fondi si possono richiedere invece in qualunque momento per spese sanitarie e dopo 8 anni per qualsiasi motivo; l'importo massimo che può essere concesso in questo caso è pari al 75% di quanto accumulato non solo come TFR ma anche come contributo a carico del lavoratore e del datore di lavoro in caso di spese sanitarie e acquisto o ristrutturazione della casa, mentre è pari il 30% per ogni altro motivo. L'anticipo per i fondi può essere richiesto quante volte si vuole, ma  comunque entro il limite massimo del 75% della posizione accumulata fino al momento della richiesta.
Per quanto riguarda le condizioni di utilizzo finale delle somme, il TFR viene pagato interamente in capitale mentre la posizione accumulata nei fondi (compreso il TFR) può essere pagata in contanti al massimo fino alla metà; il resto viene pagato in forma di rendita, quindi come somma mensile.
Quanto suddetto sono tutti elementi da considerare per scegliere in modo consapevole se aderire o meno alla previdenza complementare.

venerdì 21 ottobre 2011

1° Corso di Formazione per Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi

Sono state definite le date del 1° Corso di Formazione per Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi organizzato da Assoprofessiona in collaborazione con la prestigiosa Università LUISS Business School.


Le giornate in aula saranno le seguenti: 18, 19, 25, 26 Novembre e 2 Dicembre.
La sede del Corso sarà presso la LUISS Business School di Roma.

Fino a Dicembre 2011 i nuovi iscritti ASSOPROFESSIONAL potranno usufruire di vantaggiose promozioni.

La quota associativa riservata alle persone fisiche sarà di 100,00 € (anziché 200,00 €) e compreso nel prezzo avrà la possibilità di accedere al corso di Formazione ISVAP (da 60 ore o da 30 ore) gratuitamente.

La informiamo inoltre che l'iscrizione ad ASSOPROFESSIONAL garantisce una riduzione del 30% sul costo di listino del Corso di Formazione per Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi.

Gli iscritti avranno inoltre la possibilità di essere sorteggiati per delle Borse di Studio così assegnate:
  • 2  Borse di Studio saranno sorteggiate tra i partecipanti al Leadership Forum (Milano - 15 novembre) e saranno consegnate il giorno stesso all’interno dell’evento;
  • 1  Borsa di Studio sarà estratta tra gli iscritti ad ASSOPROFESSIONAL che avranno inviato la loro iscrizione entro il 12 novembre (anche questa sarà consegnata il giorno 15 novembre all’interno del Leadership Forum);
  • 1  Borsa di Studio sarà assegnata (secondo criteri di merito) in ogni sessione del corso con almeno 20 iscritti.
Per qualsiasi chiarimento o informazione non esiti a contattarci!  
800.69.99.92 info@formazioneintermediari.com

Per iscriversi ad ASSOPROFESSIONAL clicchi sul seguente link:  http://www.formazioneintermediari.com/iscrizione-assoprofessional/

lunedì 17 ottobre 2011

Iscriversi alle sezioni A - B del RUI

Nella sezione A sono iscritti gli agenti di assicurazione.
Nella sezione B sono iscritte le persone fisiche e le società che svolgono l'attività di mediatore di assicurazione o broker.
Coloro che si iscriveranno per la prima volta al RUI, dovranno superare la prova di idoneità prevista all’art.9 del Reg. ISVAP n. 5/2006, sostenuta di norma a Roma e composta da due prove:
  • una scritta, articolata in un questionario a risposta multipla;
  • una orale, subordinata al superamento della prova scritta.
Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi (60/100) sia nella prova scritta che in quella orale.
Per la partecipazione alla prova di idoneità è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione all'ISVAP, del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.
Superata la prova dovranno:
·       provvedere al pagamento della tassa di concessione governativa di euro 168,00 mediante bollettino di conto corrente postale n. 8003, intestato a “Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative” con causale “Tassa iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi” Art. 109 D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e Regolamento Isvap 16/10/06, n. 5;
·        inviare all'Isvap la domanda di iscrizione alla sez. A o B con i moduli Allegato 1 (sez. A) e Allegato 2 (sez. B), apponendo una marca da bollo da euro 14,62.

Il superamento dell’esame è un requisito di professionalità che permane nel tempo e non ha scadenza.  L'agente o il broker ha la possibilità di iscriversi in un secondo tempo, non appena si vorrà cominciare ad esercitare l’attività.
Gli iscritti nelle suddette sezioni sono obbligati all'aggiornamento professionale periodico; devono infatti partecipare ogni anno a corsi di formazione, tenuti da docenti specializzati, della durata complessiva minima di 30 ore, di cui almeno 15 in aula e le restanti con tecniche di formazione a distanza. I corsi si concludono con un test, superato il quale viene rilasciato un attestato.

R&B Consulting effettua corsi di formazione on-line sia per la preparazione all'esame agenti e brokers sia per l'aggiornamento professionale.

lunedì 19 settembre 2011

Offerta Promozionele Corsi 30 e 60 Ore Isvap


CORSO 30 ORE per l’ottenimento dell’attestato di aggiornamento professionale annuale obbligatorio degli intermediari assicurativi (RUI sezioni A, B, C, D), dei loro dipendenti interni e dei Collaboratori esterni (sezione E): 60 €

CORSO 60 ORE di avviamento all’attività di Intermediario di Assicurazione per l’ottenimento dell’attestato formativo per l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, RUI dell’ISVAP, alla Sezioni E e alla Sezione C, e per gli addetti che svolgono attività all’interno dei locali di lavoro e che comunque vengano a contatto con clienti e consumatori: 100 €

mercoledì 18 maggio 2011

Presentazione R&BConsulting Formazione

Accesso all’attività di intermediario assicurativo

In data 2 settembre 2005, il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il nuovo Codice delle Assicurazioni Private CAP. Il decreto è entrato in vigore il 1° gennaio 2006.
La delega del Governo n° 229/03, con la quale si è dato il via ai lavori preparatori del nuovo Codice delle Assicurazioni, all’art. 4 lett. a) prevedeva di occuparsi degli intermediari assicurativi, quindi del recepimento della Direttiva 92/02 CE, fonte dell’attuale normativa sugli intermediari.
L’autorità di vigilanza ISVAP ha emanato diversi regolamenti attuativi delle disposizioni codicistiche, tra le quali va segnalato il Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 che disciplina l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa da qualunque soggetto svolta, in attuazione delle disposizioni del Codice delle assicurazioni private.
Il regolamento è suddiviso in sei parti: la I relativa alle disposizioni di carattere generale, la II relativa all’accesso all’attività di intermediazione, la III relativa all’esercizio dell’attività di intermediazione, la IV relativa ai provvedimenti sanzionatori, la V contenente le disposizioni transitorie e la VI contenente le disposizioni finali.
In particolare, il regolamento mette ordine nella platea di soggetti che a diverso titolo esercitano l’attività di intermediazione, prevedendo l’istituzione presso l’ISVAP del Registro Unico degli Intermediari, RUI, nonché il suo pieno funzionamento dal 1° gennaio 2007, chiudendo così il gap temporale apertosi rispetto alle indicazioni della UE. Dal 1° gennaio 2007 possono esercitare l’attività solo gli intermediari iscritti.
In riferimento all’accesso all’attività di intermediario assicurativo, l’articolo 108 C.a.p. non solo stabilisce che l’attività di intermediazione è riservata ai soggetti iscritti nel registro unico degli intermediari (ex art. 109 c.d.a.) ma a questa affermazione affianca un principio ulteriore che rafforza il postulato precedente stabilendo che in caso di violazione la pena prevista ex art. 305 comma 2° del C.d.a. è quella della reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro per esercizio abusivo dell’attività di intermediario.
L’aspetto di maggiore innovazione si riscontra nel totale cambiamento del concetto di intermediazione assicurativa. Secondo la nuova normativa infatti, si passa da una classificazione per status ad una nozione unica di attività, secondo la quale, chiunque collochi prodotti assicurativi a qualsiasi titolo ed anche in via accessoria rispetto alla propria attività principale è tenuto ad iscriversi nel registro unico degli intermediari assicurativi ed è inoltre obbligato a svolgere l’aggiornamento professionale annuale.
Per quanto attiene all’iscrizione nel registro unico, si precisa che per i c.d. canali tradizionali, quali appunto Agenti e Brokers, l’accesso alla professione è subordinato al superamento di un concorso pubblico bandito dall’autorità di vigilanza una volta l’anno. Questi restano comunque soggetti all’obbligo dell’aggiornamento professionale annuale.
Tuttavia il legislatore ha considerato che l’intermediazione di prodotti assicurativi può essere effettuata anche da soggetti addetti all’intermediazione quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni A, B, e D per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera. Tra queste forme di distribuzione rientrano anche quelle che sfruttano canali di comunicazione che prescindono dal contatto diretto tra incaricato del servizio e utente: in particolare il canale telefonico e quello telematico tramite internet.
Oggi tali soggetti trovano un’apposita collocazione all’interno della sezione E del RUI ovvero alla sezione C, nel caso dei Produttori diretti. Al fine di iscrivere tali soggetti nell’apposito registro, gli intermediari principali che se ne servono hanno l’obbligo giuridico di far sostenere ai medesimi un corso di formazione abilitante di 60 ore, di cui 30 in aula (o in videoconferenza o FAD interattiva*) per accertarne la professionalità necessaria alla collocazione dei prodotti assicurativi che ne costituisce requisito per l’iscrizione. Ovviamente anche questi soggetti sono tenuti all’obbligo dell’aggiornamento professionale annuale.
Tuttavia il legislatore impone l’obbligo della formazione professionale e dell’aggiornamento annuale anche per tutte quelle categorie di soggetti che operano all’interno dei locali dell’intermediario, come ad esempio i dipendenti di una banca o dell’intermediario stesso che abbiano contatti con la clientela in merito alla consulenza su prodotti assicurativi.
Volendo infine fare una valutazione sui numeri su cui ruota oggi la formazione assicurativa, basti pensare che sono tenuti all’iscrizione al RUI tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intermediano prodotti assicurativi anche in via accessoria alla loro attività principale. Per fare un esempio, sono tenuti all’iscrizione, e quindi alla formazione di 60 ore e all’aggiornamento annuale obbligatorio di 30 ore:
- tutti i dipendenti di banche e assicurazioni che operano sia all’interno che all’esterno dei locali commerciali;
- tutti i dipendenti di agenzie assicurative e di brokeraggio assicurativo;
- tutti i dipendenti di finanziarie, 106 e 107 tub;
- tutti i mediatori creditizi che in via accessoria al finanziamento intermedino anche prodotti assicurativi;
- tutti i venditori di autovetture, ovvero di mobilia ovvero le agenzie immobiliari e comunque qualsiasi altra attività che in funzione del finanziamento concesso al cliente intermedino anche il prodotto assicurativo a garanzia dello stesso;
- tutti i call center che intermedino prodotti assicurativi oltre a quelli dedicati alla vendita di carte di credito in quanto prevedono l’intermediazione di polizze assicurative a tutela dello smarrimento o furto del titolo.
Si considera un panorama di clienti di circa 1.500.000 di persone.
*FAD interattiva: formazione a distanza con lezioni audio/video abbinate a tecniche interattive, ufficialmente equiparate all’aula dall’ISVAP, con comunicazione ufficiale successiva al Regolamento n. 5 (FAQ ISVAP quarto gruppo).