Il Consiglio dei Ministri, il 14 Settembre 2012 si è riunito a Palazzo Chigi e sotto la presidenza del presidente del consiglio, Mario Monti, ha approvato in via definitiva il secondo correttivo al D.Lgs. 141/20102 contenente “Ulteriori modifiche e integrazioni al D.Lgs 141/2010 recante
attuazione della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito
ai consumatori”.
Il secondo correttivo non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma sono trapelate notizie relative alle modifiche apportate.
Di seguito quelle di maggior rilievo.
ART. 3
(Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)
I
soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro,
raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare
ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria
attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel
rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati
dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attività,
senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e
le società cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i
dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, già iscritti
nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si
verifichino le condizioni di cui all’articolo 2 del decreto del
Ministro del tesoro del 29 marzo 1995.
ART. 5
(Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)
Il comma 3 è sostituito dal seguente:
L’iscrizione
nell’albo e negli elenchi previsti dalla disciplina introdotta con il
presente Titolo III è subordinata all’emanazione delle disposizioni
attuative nonché, per l’elenco previsto all’articolo 112, comma 1, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla costituzione del
relativo Organismo; le Autorità competenti provvedono all’emanazione
delle disposizioni attuative e alla nomina dei componenti
dell’Organismo di cui all’articolo 112–bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al più tardi entro il 31 marzo 2013.
Ai fini della costituzione dell’Organismo, i primi componenti sono
nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta della Banca d’Italia. L’Organismo provvede all’approvazione del
suo statuto, alla definizione dell’aliquota contributiva a carico degli
iscritti, alla raccolta dei fondi necessari al suo funzionamento ed
all’iscrizione dei confidi secondo le disposizioni di cui all’articolo
112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro il termine
del 30 settembre 2013. Decorso tale termine, l’Organismo è regolato secondo le disposizioni dell’articolo 112-bis vigente.
ART. 7
(Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)
Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Non
costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e
il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti
o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori
finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 31 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto
abilitato che ha conferito loro l’incarico di promotore finanziario, purché
i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli
investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari.
Il soggetto abilitato cura l’aggiornamento professionale dei propri
promotori finanziari, assicura il rispetto da parte loro della
disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati
nell’esercizio dell’attività prevista dal presente comma, anche se
conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
ART. 8
(Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)
Il comma 5 è sostituito dal seguente:
5.
Per l’iscrizione delle persone giuridiche nell’elenco degli agenti in
attività finanziaria di cui all’articolo 128-quater, comma 2, e in
quello dei mediatori creditizi di cui all’articolo 128-sexies, comma 2,
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che detengono
il controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e
2. Nel caso in cui il controllante sia una persona giuridica, i
requisiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano a coloro che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo.
ART. 17
(Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)
Il comma 1, è sostituito dal seguente:
1. Al fine di poter continuare a svolgere la propria attività, i soggetti
iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai
sensi del comma 3, nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi
dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi
dell'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, o nell'elenco
degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del
decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, chiedono, entro il 31 ottobre 2012
l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, della documentazione
attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio
dell'attività ai sensi degli articoli 128-quinquies, 128-septies e 128-quaterdecies.
ART. 19
(Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)
Il comma 1-bis, è sostituito dal seguente:
1-bis.
Ai soggetti indicati all’articolo 26, commi 1 e 3, le disposizioni di
cui al comma 1 e le relative norme di attuazione continuano ad
applicarsi anche nei sei mesi successivi alla costituzione
dell’Organismo, ovvero, nel caso abbiano presentato istanza nei termini
indicati dall'articolo 26, comma 1, fino alla data di iscrizione nei
nuovi elenchi o di rigetto della domanda. Entro trenta giorni
dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 128-quater,
comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli agenti
che prestano esclusivamente i servizi di pagamento, già iscritti alla
data del 30 giugno 2011 nell’elenco di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 25 settembre 1999, n. 374, possono presentare istanza di
iscrizione nella sezione speciale di cui al medesimo articolo
128-quater, comma 6; fino al trentesimo giorno successivo all’entrata in
vigore del regolamento, ovvero, nel caso di presentazione dell’istanza,
fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della
medesima istanza, a tali soggetti continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010.