Oggi, per piacere o per lavoro, capita sempre più spesso non solo di spostarsi da una città all'altra dell'Italia, ma anche intraprendere viaggi all'estero con la propria automobile. Da qui nasce l'esigenza di conoscere come comportarsi in caso di incidenti e come semplificare le procedure per ottenere i rimborsi spesa dei danni.
Consideriamo come prima ipotesi, di intraprendere un viaggio, con la nostra automobile, in un paese dell’Unione Europea, o più in generale in quei paesi che hanno aderito all’accordo di reciprocità per il riconoscimento delle garanzie assicurative. Precisiamo innanzitutto che il Decreto legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 - Codice delle Assicurazioni - artt.151 - 155 per il risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all’estero e Centro Informazioni, artt.296 - 301 per la liquidazione dei danni a cura dell’organismo di indennizzo italiano, impone alle imprese assicuratrici di nominare un mandatario in ogni Stato dello Spazio Economico Europeo diverso da quello in cui hanno la propria sede legale. In questo caso, la nostra polizza RC auto è valida per la circolazione in questi paesi e noi potremo circolare per il solo fatto di possedere una targa italiana. In caso di sinistro, inoltre, la richiesta di risarcimento può essere inviata direttamente al responsabile e alla sua compagnia assicuratrice oppure al mandatario. L'impresa del danneggiante o il suo rappresentante in Italia deve fare l'offerta di risarcimento, oppure motivare l'intenzione di non risarcire il danno, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta. In caso contrario non forniscano una risposta motivata, il danneggiato può chiedere l’intervento della CONSAP S.p.A. - Gestione F.G.V.S. - Organismo di indennizzo italiano.
Le informazioni relative agi indirizzi delle compagnie estere e dei loro rappresentanti in Italia sono disponibili sul sito dell’Isvap nella sezione dedicata ai consumatori.
Come seconda ipotesi, consideriamo invece il caso di paesi extra –UE che non aderiscono ai suddetti accordi. In questo caso per circolare avremo bisogno della carta verde, ovvero il certificato internazionale di circolazione, rilasciata dalla nostra compagnia assicurativa sotto la responsabilità dell’Ufficio Centrale Italiano. La richiesta di risarcimento anche in questo caso andrà fatta direttamente in Italia al mandatario della compagnia assicuratrice estera. In assenza di Carta Verde, o nei Paesi che non aderiscono agli accordi della Carta Verde, dovremo invece acquistare una polizza temporanea negli uffici di frontiera. La polizza temporanea (valida fino a 180 giorni) consente la circolazione della nostra auto in questi Paesi e ci garantisce in caso di sinistri stradali. Ha un costo variabile, infatti dipende dalle caratteristiche del nostro veicolo e dalla lunghezza del periodo di validità. Sul sito dell’Ufficio Centrale Italiano, alla pagina Polizze temporanee, troviamo la lista degli Uffici di frontiera italiani; sul portale Europa.eu invece, all'interno della mappa, basta cliccare sul Paese che ci interessa per conoscere
indirizzi e recapiti degli uffici nazionali di assicurazione europei. La richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato dove il sinistro avviene, se il veicolo che ha provocato il danno e' immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadimento. Gli indirizzi dei vari Bureaux, nonché la lista dei Paesi aderenti al sistema Carta Verde, sono riportati nel sito dell'UCI.
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