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La normativa ISVAP vigente impone, come è noto, l'aggiornamento professionale annuale e il relativo conseguimento dell' attestato di aggiornamento formativo per tutti quanti operano, a qualsiasi titolo, nelle filiera della intermediazione assicurativa, ivi compresi Mediatori Finanziari e Mediatori Monetari, già iscritti alla sezione E del RUI.











Il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 prevede l'obbligo di iscrizione alla Sezione E del Registro Unico degli Intermediari RUI per tutti coloro che svolgono attività di intermediazione assicurativa all'esterno dei locali.

L'articolo 21 pone l'obbligo formativo iniziale (le '60 ORE') anche per tutti i dipendenti, presenti e futuri, che svolgono attività all'interno dei locali di lavoro e che comunque vengano a contatto con clienti e consumatori.












Corso di preparazione all'esame ISVAP per Agenti e Brokers di assicurazioni per permettere uno studio completo e sistematico del vasto programma d'esame, tenendo conto delle nuove modalità di svolgimento della prova, dei quesiti più frequenti nella precedente sessione d'esame, della più recente evoluzione normativa del settore, cercando di rispondere al meglio alle esigenze di chi prepara questa prova impegnativa.

Il corso preparato da R&B Consulting costituisce un sussidio indispensabile non solo per il superamento della prova scritta e orale, ma anche per fornire una preparazione adeguata allo svolgimento dell'attività professionale.

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lunedì 12 dicembre 2011

Terzo trasportato: risarcimento dei danni


Cosa accade se, in caso di sinistro, oltre ai danni alle cose ci sono anche danni alle persone?
Chi copre i danni del terzo trasportato e quali procedure devono essere fatte per ottenere il risarcimento?
Dal 1992 in caso di incidente stradale, le persone terze trasportate sono coperte da polizza rc auto del conducente, hanno quindi il diritto al risarcimento del danno subito a prescindere da chi è responsabile dell’incidente.
Vediamo di seguito la procedura per ottenere il risarcimento.
La parte danneggiata invia richiesta di risarcimento alla compagnia assicuratrice del conducente del veicolo su cui viaggiava, dopodichè sarà la compagnia della parte giudicata responsabile ad accollarsi l’onere del risarcimento dei danni, nei limiti dei massimali di risarcimento previsti dalla polizza assicurativa. Nella domanda di risarcimento, devono essere indicati sia i fatti del sinistro, sia dati come l'età, l'attività, il reddito, l'entità delle lesioni allegando le certificazioni mediche (compresa quella dell'avvenuta guarigione), l'eventuale riferimento ad assicurazioni sociali sottoscritte o, in caso di decesso, lo stato di famiglia.
È bene inviare tutto con raccomandata a/r in modo da aver traccia dell'invio e della ricezione; nel caso in cui non sono disponibili le certificazioni mediche, è possibile inviarle in seguito con una seconda raccomandata.
La compagnia assicuratrice, ricevuta la documentazione completa, deve formulare entro 90 giorni un'offerta al danneggiato o specificare le motivazioni per cui non ritiene di fare offerte.
Una volta che la compagnia propone un rimborso, il danneggiato può accettare il risarcimento e in questo caso, entro 15 gg le compagnia deve versargli le somme; se invece non accetta, la compagnia comunque deve versargli la cifra proposta entro 15 gg, ma la stessa deve considerarsi come acconto. Si può presentare anche il caso in cui il danneggiato non risponde, se accade ciò la compagnia deve comunque liquidare il danno entro 30 gg dalla proposta.
Si avvia un procedimento giudiziario di risarcimento nel caso in cui la compagnia non risponde entro i suddetti limite o se il danneggiato non accetta l’offerta.
I tempi del risarcimento possono allungarsi quando ad esempio non si è certi sulla responsabilità del sinistro. Anche in questo caso il danneggiato deve inoltrare domanda di risarcimento alla compagnia assicuratrice del veicolo su cui era a bordo, ma oltre agli accertamenti su danni fisici, bisogna attendere 120 giorni per poter accedere al verbale delle autorità intervenute sul luogo dell’incidente e poi bisogna attendere la soluzione della controversia.
Ma cosa accade se il responsabile del sinistro non è coperto da assicurazione Rc auto?
In questo caso la domanda di risarcimento non dovrà essere presentata alla compagnia bensì al Fondo vittime della strada, e sarà quest’ultimo quindi a provvedere al risarcimento entro il massimale previsto dalla legge.

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